loader
menu
© 2024 Eddyburg
Edoardo Salzano
20070306 Sprawl e consumo di suolo. Introduzione al tema
8 Marzo 2008
Interventi e relazioni
Il testo dell’intervento svolto il 6 marzo 2007 in un seminario del Dottorato di ricerca in Progettazione urbana e territoriale dell’ Università degli studi di Firenze

Premessa

Il mio obiettivo è di contribuire alla preparazione, con il dibattito di stamattina, della presentazione e discussione del libro No Sprawl, curato da Maria Cristina Gibelli e da me, edito da Alinea, che avverrà nel pomeriggio.

Vi racconterò alcune cose di carattere generale sullo sprawl e sulle ragioni per le quali secondo me bisogna innanzitutto contrastarlo. E vi parlerò di ciò che si propone in Italia per farlo.

Parleremo perciò di leggi, poiché in una materia quale la nostra le leggi sono lo strumento indispensabile per governare i rapporti tra interesse generale e poteri dei privati, dato che la proprietà immobiliare (la proprietà delle componenti elementari dello spazio, i suoli e gli edifici) è prevalentemente privata.

Esaminando le leggi che ci riguardano scopriamo che il termine “urbanistica” è stato sostituito dall’espressione “governo del territorio”. Mi interrogherò sulla ragione di questo spostamento e cercherò di spiegarlo.

Questo mi aiuterà anche a rispondere alla domanda finale: perché un gruppo di urbanisti si è dato da fare per elaborare, discutere e far presentare a qualche parlamentare un progetto di legge urbanistica, che ha al suo centro la lotta allo sprawl?

Spero che su questi argomenti quello che vi dirò solleciterà qualche discussione.

LO SPRAWL

Che cos’è

Se cerchiamo nella letteratura troviamo un gran numero di definizioni di un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. Possiamo raggrupparle in diverse categorie:

- definizioni che attribuiscono al fenomeno il carattere di una mutazione della città, di una forma nuova della città cui peraltro si dà un significato negativo (ville éclaté = città esplosa, ville eparpillée = città sparpagliata, città diffusa)

- definizioni analoghe alle precedenti, che assumono però il fenomeno acriticamente, come registrazione di un evento indiscutibile (non assoggettabile a discussione), oppure addirittura come fenomeno positivo (osserva Cristina Bianchetti, in riferimento alla posizione di Bernardo Secchi, che per lui “non solo è vano, ma è male comprimere gli esiti territoriali di questo prepotente e rinascente individualismo”)

Preferisco adoperare termini che, a differenza dei precedenti, esprimano con chiarezza il concetto che il fenomeno è un fenomeno negativo, e che in quanto tale deve essere essere contrastato. Quindi preferisco definizioni le quali, pur senza prescindere dall’origine “urbana” del fenomeno, sottolineano il fatto che l’insediamento che ne nasce non ha i titoli per essere definito città. Termini come il francese étalement urbain (spalmatura urbana), o “diffusione insediativa” Mi sembra che il termine sprawl sia altrettanto efficace, nel suo significato di insediamento “sguaiatamente sdraiato” sul territorio.

I danni

Nel libro che discuteremo oggi pomeriggio troverete numerose testimonianze e descrizioni dello sprawl in Italia e all’estero. Qui vorrei sottolineare i danni di questo irrazionale sparpagliamento dell’insediamento sul territorio. Li distinguo nelle due categorie classiche della valutazione del portato negativo di un atto: il danno emergente e il lucro cessante.

Il danno emergente è certamente costituito dallo spreco di risorse pubbliche e dall’aumento del disagio sociale che esso provoca:

- l’aumento del rischio determinato dall’indifferenza della dispersione insediativa nei confronti delle caratteristiche proprie dei suoli,

- l’allungamento crescente del costo e del tempo dei trasporti,

- la ridotta funzionalità di tutte le reti e i servizi dell’urbanizzazione e la necessità di ricorrere a modi individuali di soddisfare esigenze di massa,

- la sottrazione al ciclo biologico di risorse insostituibili per l’equilibrio tra uomo e natura,

- l’indebolirsi dei legami cui è affidata la coesione sociale,

la distruzione di testimonianze preziose della storia e della cultura della nostra civiltà e di quelle che l’hanno preceduta,

- il danno estetico: dell’aggressione alla bellezza dei paesaggi, pesantemente guastati dai modi che assume la squallida edilizia della “città diffusa”.

Il lucro cessante è di duplice ordine.

Da un lato, vengono sottratte all’uso agricolo parti del territorio che storicamente erano finalizzate all’alimentazione della città: adibite a produzioni ortive e frutticole rese obsolete dal prevalere dell’agricoltura industrializzata, oggi di nuovo tornate alle fortune del mercato a causa della ricerca, sempre più diffusa, di consumi alimentari meno artefatti e più sani di quelli prodotti col largo impiego di manipolazioni chemiofisiche.

Dall’altro lato, la perdita di quella risorsa, indispensabile per elevare la qualità dell’habitat umano, e quindi anche per attirare residenti e visitatori, costituito dalla bellezza, dall’ordine, dalla civiltà – in una parola, dalla qualità – della città e del territorio sul quale vive.

Lo sprawl in Europa

Vedremo oggi pomeriggio (e vedrete nel libro che presenteremo) in che modo l’Europa combatte lo sprawl, e come negli stessi USA ci siano pratiche virtuose per contrastare fenomeni analoghi.

A me sembra che si debba innanzitutto segnalare come al di là delle Alpi il fenomeno sia molto meno vistoso e drammatico e diffuso di quanto non sia da noi. Direi che qui una certa dose di mancanza di controllo dell’espansione urbana c’è dappertutto, non solo nelle gigantesche “diffusopoli” che gli studi territoriali indagano dai tempi delle prime analisi di Giovanni Astengo e di Giuseppe De Matteis.

Basta sorvolare in aereo qualunque parte dell’Austria o della Germania o di molte regioni della Francia o della Gran Bretagna per osservare come lì ci sia un netto taglio che divide l’area urbana (di una città o un paese o un villaggio) e il territorio rurale. Non ci si può non domandare allora perché il Italia ci sia, da un lato, una diffusione così ampia del fenomeno e, dall’altro lato, un così grave ritardo nel contrastarlo.

Perché e come in Italia

Nel mio contributo al libro No Sprawl osservo che la sottovalutazione italiana non è priva di motivazioni forti: non è distrazione, è coerenza. Osservo che è coerenza con una concezione dell’economia che vede l’indicatore del progresso nella crescita quantitativa di qualsiasi entità prodotta (sia essa costituita da cibi, indumenti, farmaci, libri, oppure calce, mattoni, asfalto, oppure inutili orpelli, oppure ancora strumenti di distruzione e di morte), e con una pratica della politica che la vede serva di quella concezione dell’economia. (Vedi l’articolo di Pierluigi Sullo su Carta 7/2007 e l’editoriale di Carta 8/2007, entrambi su eddyburg.it)

Ed è coerenza con una connotazione specifica del nostro paese, che rende l’Italia diversa dalla maggior parte degli altri paesi europei: il fortissimo peso che ha, nella nostra economia e nella nostra società, la rendita immobiliare.

Nel valutare le condizioni del territorio e dell’economia in Italia non bisogna mai dimenticare l’incompiutezza della rivoluzione capitalistico-borghese nel nuovo Stato italiano, il compromesso che la borghesia del Nord strinse con la proprietà latifondista del Sud (e poi con l’aristocrazia all’ombra del Cupolone). È lì che sono le radici delle distorsioni parallele del territorio e dell’economia: la rendita fondiaria come componente rilevante della ricchezza della classe dirigente, lo sfruttamento del territorio a fini edilizi come sua “vocazione”.

Alla strategia implicita in questa distorsione di fondo è funzionale anche l’altra caratteristica dell’assetto economico-sociale del nostro paese: la forte spinta all’affermazione della proprietà privata in tutte le sue forme e articolazioni.

La proprietà privata non come premessa e base per l’invenzione di nuovi modi di produrre e di arricchirsi, ma come assicurazione contro le incertezze della vita, non come fattore di dinamismo ma come elemento di stabilità sociale. In termini più prossimi alla dialettica territoriale, la proprietà privata come formatrice di quelle “fanterie” che, aggregate attorno agli stati maggiori del ”blocco edilizio”, hanno impedito ogni riforma seria dei modi del governo del territorio.

CHE FARE CON LO SPRAWL?

Posizioni diverse

Credo che ciascuno di noi, nel valutare lo sprawl, debba innanzitutto compiere una scelta di campo, alla quale ho fatto riferimento all’inizio di questo ragionamento. È un fenomeno che vogliamo studiare proponendoci innanzitutto di interpretarlo, assecondarlo, correggerlo nei suoi effetti, mitigarlo? Diamo insomma per scontato che “è male comprimere gli esiti territoriali di questo prepotente e rinascente individualismo”?

Oppure, al contrario, riteniamo che l’impegno prioritario debba essere quello di comprimere decisamente “questo prepotente e rinascente individualismo”? È quest’ultima, ovviamente, la mia opinione.

Come contrastare lo sprawl

Molti progetti di legge in materia di urbanistica (o governo del territorio) sono stati presentati al Parlamento. Più d’uno dichiara la volontà di contrastare lo sprawl.

La proposta dell’on. Mantini e Jannuzzi della Margherita dichiara (articolo 5, comma 5):

“Il territorio non urbanizzato è edificabile solo per opere e infrastrutture pubbliche e per servizi per l’agricoltura, l’agriturismo e l’ambiente. Le regioni stabiliscono i casi di edificabilità, attraverso l’individuazione, per categorie generali, degli ambiti del territorio non urbanizzato”.

Quella che l’Unione, per iniziative dei DS, sta per presentare dichiara a sua volta, nella stesura del 28 dicembre 2006 (articolo 3, comma 6):

“L’utilizzazione di territorio non urbanizzato è ammessa solo quando non sussistano alternative derivanti dalla riorganizzazione funzionale dei tessuti insediativi esistenti e dalla sostituzione di parti dell’agglomerato urbano”.

Me nelle stesure successive l’affermazione sembra sostituita da indicazioni molto più blande.

Entrambe le proposte si limitano comunque a dichiarare l’intenzione e il principio, non precisano i termini dell’impegno richiesto al legislatore regionale né si preoccupano in altro modo dell’efficacia della dichiarazione di principio.

Come vedrete, nel libro No Sprawl, nel contributo di Luigi Scano, anche le legislazioni regionali si limitano a dichiarare, più o meno perentoriamente, il principio della tutela del territorio e della conseguente limitazione del consumo di suolo, ma non vi è nessun precetto di immediata efficacia o meccanismo pianificatorio che garantisca l’efficacia di questa perorazione.

La proposta di eddyburg

In appendice al libro No Sprawl è pubblicata una proposta di legge, elaborata da un gruppi di “Amici di eddyburg” che fu a suo tempo presentata a tutti i gruppi politici del centro-sinistra, e successivamente presentata al Senato da un gruppo di senatori di PRC, DS, PCdI e Margherita e alla Camera dai deputati di RC. Questa proposta contiene due ordini di indicazioni:

- da una parte, precetti rivolti al legislatore regionale, poiché rientrano negli argomenti che riguardano il “governo del territorio”, e quindi appartengono al novero della “legislazione concorrente”;

- dall’altra parte, precetti rientranti nelle specifiche competenze statali, quindi immediatamente efficaci sul territorio.

Vediamole distintamente.

In materia di legislazione concorrente

L’articolo 7 ha come titolo “Il contenimento dell'uso del suolo e la tutela delle attività agro-silvo-pastorali

La premessa è la dichiarazione che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”.

Per concretare questo obiettivo le leggi regionali “assicurano che, sul territorio non urbanizzato, gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni, né demolizioni e ricostruzioni, o consistenti ampliamenti, di edifici, se non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali, ovvero da piani equipollenti previsti dalle leggi”.

Le leggi regionali devono anche stabilire che le trasformazioni consentite siano assentite previa sottoscrizione di apposite convenzioni nelle quali sia prevista la costituzione di un vincolo di inedificabilità, da trascrivere sui registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie fondiaria per la quale viene assentita la trasformazione, nonché l'impegno a non operare mutamenti dell’uso degli edifici, o delle loro parti, attivando utilizzazioni non funzionali all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, e a non frazionare né alienare separatamente i fondi per la parte corrispondente all'estensione richiesta per la trasformazione ammessa.

Le leggi regionali devono anche disciplinare “le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti“ escludendo la demolizione e ricostruzione; devono prevedere “la demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi già utilizzati come annessi rustici, qualora perdano la destinazione originaria”, come è già previsto dalla legislazione toscana; infine, “possono disporre ulteriori limitazioni, fino alla totale intrasformabilità, in relazione a condizioni di fragilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali e dell’interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, del patrimonio edilizio esistente”.

In materia di competenze esclusive dello Stato

Non abbiamo voluto limitarci a prescrivere regole perché le leggi regionali e poi la pianificazione comunale provvedessero alla tutela delle aree rurali attraverso particolari contenuti della pianificazione. Abbiamo voluto introdurre un altro elemento, per assicurare un’efficacia immediata alla volontà di limitare il consumo di suolo. Abbiamo proposto che all’elenco delle categorie di beni paesaggistici tutelati ope legis (inizialmente dalla legge Galasso del 1985, e poi via via dalle varie stesure del Testo unico e adesso del Codice del paesaggio, alle varie categorie dei beni tutelati ope legis (i boschi, le coste, i corsi d’acqua ecc.), si aggiungesse il territorio rurale.

Quindi l’articolato propone che alle varie lettere, alle varie categorie di beni da tutelare, si aggiunga anche “il territorio non urbanizzato sia in prevalente condizione naturale sia oggetto di attività agricola o forestale".

Si dispone poi che “i comuni, d'intesa con la competente soprintendenza, individuano, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione, il territorio” di cui sopra. Fino ad allora il territorio vincolato “coincide con l’insieme delle zone di cui alla lettera E) dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”. Naturalmente l’utilizzazione di quei territori per “realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano o ampliamenti di quelli esistenti, ovvero nuovi elementi infrastrutturali, nonché attrezzature puntuali può essere definita ammissibile, nei nuovi strumenti di pianificazione, d’intesa con la competente soprintendenza, soltanto ove non sussistano alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture o attrezzature esistenti”. Infine, “il piano paesaggistico prevede obiettivi e strumenti per la conservazione e il restauro del paesaggio agrario e non urbanizzato", e “fino all’adeguamento delle leggi regionali” e fino “all’entrata in vigore dei piani paesaggistici”, “all’eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici, è vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio, eccezione fatta per quelle finalizzate alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale”.

QUALCHE SPUNTO SUL NOSTRO MESTIERE

Dall’”urbanistica” ...

Nelle leggi nazionali non si parla più di “urbanistica”. Si parla di “governo del territorio. Ho cercato di capire a che cosa corrispondesse questa sostituzione di termini: che cosa si intendesse per urbanistica nella legislazione nazionale dal 1942 e in poi, e che cosa si intenda per “governo del territorio” dal 2001 in poi.

Partiamo dalla legge madre dell’urbanistica italiana,la 1150 del 1942. L’articolo 1 definisce la “Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi”:

“L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo”.

Arriviamo alla definizione di urbanistica dell’articolo 80 del DPr 616 del 1977:

“Le funzioni amministrative relative alla materia urbanistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente”.

Osserviamo il profondo cambiamento tra la formulazione del 1942, limitata ai centri abitati e al loro ampliamento edilizio, e la formulazione del 1977, che estende l’urbanistica all’intero territorio e “a tutti gli aspetti” del suo governo

…al “governo del territorio”

Vediamo che cosa si definisce “governo del territorio in due testi legislativi i quali, seppure non abbiano raggiunto l’approvazione completa, sono stati condivisi da maggioranze parlamentari alla Camera dei deputati.

Il testo unificato licenziato dalla Commissione parlamentare del gennaio 2001 (“legge Lorenzetti”)

“Governo del territorio: le disposizioni e i provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono”.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 28 giugno 2005 (“Legge Lupi”):

“Il governo del territorio consiste nell’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stesso e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie”.

Si osservi l’analogia del primo testo (Lorenzetti) con la definizione di “Urbanistica” del 1977. Il secondo testo (Lupi) riprende alcuni elementi della definizione del 1942 (“obiettivi di sviluppo del territorio”), ma non contraddice il carattere generale del “governo del territorio”

Contenuto semantico del passaggio

A me sembra che questa lettura delle trasformazioni legislative abbia due significati, che non si elidono necessariamente.

Da una parte, possiamo parlare di carnevalata. L’espressione “governo del territorio” copre esattamente lo stesso contenuto del termine “urbanistica”. Si chiama oggi “governo del territorio” ciò che ieri si chiamava “urbanistica”.

Ma dietro questa verità un’altra si cela. Il vecchio significato di “urbanistica”, (l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio, il rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città) è stato interamente superato dalla nuova definizione urbanistica (1977), che veda questa disciplina come l’insieme delle disposizioni e dei provvedimenti per la tutela, per l'uso e per la trasformazione del territorio e degli immobili che lo compongono.

L’urbanistica è insomma considerata dal legislatore nazionale una disciplina ampia, che dal disegno della città si è espansa, in relazione alle trasformazioni effettive e oggettive del fenomeno urbano, alla considerazione dell’intero territorio, letto e disciplinato nei suoi aspetti edilizi, paesaggistici, ecologici, comprendenti l’insieme delle attività conoscitive, valutative, regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo.

Il buffo è che, nel 2001, a differenza che nel 1977, il legislatore non ha ritenuto sufficiente prendere atto del più ampio significato di un termine antico. Ha voluto inventare un termine nuovo. Ma questo fa parte di quel vezzo di “modernizzare” l’abito conservando immutati i vecchi corpi.

La nascita dell’urbanista in Italia

La riflessione sul mutato significato di “urbanistica” mi sollecita a ripensare a quanto avvenne in Italia quando si “invento”, nel nostro paese, il termine “urbanistica” e si definì il processo formativo dell’urbanista e la sua fisionomia professionale.

A differenza che in altri paesi in Italia l’urbanista è nato come una specializzazione della figura dell’architetto: un architetto che, invece di progettare edifici, progetta città. Quasi con le stesse tecniche (magari integrandole con scienze irrimediabilmente ausiliarie, quasi servili), quasi con la stessa impostazione al cospetto della realtà: il prevalere dell’“idea progettuale”, il ruolo dell’Autore del piano (simile a quello dell’Autore del progetto), la fiducia di poter dominare da solo l’insieme del progetto (del piano), anticipandone nella sua previsione l’intera realizzazione.

È interessante osservare (a riprova del fatto che la storia che conosciamo non è l’unica storia possibile) che per giungere a questa soluzione si discusse a lungo tra due proposte alternative. A quella dell’Architetto-Urbanista si contrapponeva infatti la proposta dell’Urbanista come esperto della gestione urbana, e quindi versato non nelle belle arti, ma soprattutto nelle discipline dell’amministrazione e dell’ingegneria civile

Negli anni tra il 1922 e il 1926 sostenitore della prima proposta, poi vittoriosa, era l’architetto romano Alberto Calza Bini, libero professionista e accademico. Propugnatore della seconda era Silvio Ardy, funzionario comunale in Liguria e in Piemonte. Materiali su questo dibattito consultabili in http://eddyburg.it.

Nelle successive vicende, il ruolo e la formazione dell’urbanista si sono notevolmente divaricate rispetto all’impostazione originaria. Oggi l’impiego diretto nella amministrazioni pubbliche, o la collaborazione con queste dall’esterno, costituiscono il campo d’applicazione più vasto degli urbanisti. Alla loro formazione è dedicato, a partire dal 1971, uno specifico corso di laurea nelle facoltà di architettura e, a partire dal 2001, una facoltà di pianificazione del territorio. E nella preparazione dei documenti di panificazione nei quali le amministrazioni sono impegnate il ruolo del “progetto di città” appare sempre meno rilevante rispetto a quelli dell’attuazione, della valutazione, del monitoraggio, della ricerca del consenso e delle energie necessarie per la sua implementazione. Un ricorso sempre più largo all’interdisciplinarità, una capacità sempre maggiore di coordinare e finalizzare a un’operazione complessa equipe articolate, una sensibilità alle nuove tecnologie, un’attenzione ai moti della società: questi sono – mi sembra - tra i principali requisiti del mestiere dell’urbanista.

Il ruolo sociale dell’urbanista

Ma qual è il nocciolo del ruolo sociale dell’urbanista? Diamo uno sguardo fuori d’Italia.

Scrive il documento fondativo del Conseil Français des Urbanistes: “bisogna sempre ricordare che l’urbanistica è di ordine pubblico e d’interesse pubblico” (“Il convient toujours se rappeler que l'urbanisme est d'ordre public et d'intérêt public”),

Afferma il codice deontologico dell’American Institute of Certified Planners: “Il primo dovere di un urbanista è di servire il pubblico interesse” (“A planner’s primary obligation is to serve the public interest”).

Decretano le “Norme di deontologia professionale” del Consiglio Europeo degli Urbanisti: l’urbanista deve “agire sempre nell’interesse del proprio cliente o committente”, ma con la “consapevolezza che l’interesse pubblico deve restare preminente”,.

Poiché il concetto di pubblico interesse è oggetto di elaborazione e dibattito, il documento dell’American Institute of Certified Planners si preoccupa di definire i paletti entro i quali l’urbanista deve comunque inscrivere la propria azione. Ne sono elementi essenziali la consapevolezza del carattere sistemico e della lunga portata temporale delle decisioni sul territorio, la completezza e la chiarezza dell’informazione fornita al pubblico, l’attenzione agli interessi delle categorie più svantaggiate, all’integrità dell’ambiente naturale e alla tutela del patrimonio culturale.

L’urbanista del futuro

In Italia siamo depressi per la scarsa considerazione che il mestiere di urbanista riceve nella pubblica opinione. Quale sarà il futuro dell’urbanista? Aiuta a dare una risposta un recente studio che si riferisce alla situazione della Gran Bretagna: Future Planners: Propositions for the next age of planning, redatto da P. Bradwell, Inderpaul Johar, Clara Maguire e Paul Miner, febbraio 2007 (tradotto da Fabrizio Bottini per eddyburg.it[1]

“Quella del planner è una professione moderna. Sin dal suo emergere negli anni ’20 ha avuto alti e bassi, a seguito di mutamenti nelle ideologia politiche e del contesto sociale. È possibile tracciare una storia professionale contemporanea a partire dagli anni ’80, decennio contrassegnato da una fede politica nel libero fluire del mercato e nella deregulation. Il sistema di pianificazione era considerato un ostacolo all’incremento della crescita economica. Ma oggi assistiamo a un ritorno dell’idea di pianificazione come elemento chiave per consentire uno sviluppo sostenibile legittimato democraticamente”.

Il rapporto prosegue delineando i nuovi ruoli che spettano al planner dei nostri tempi. In tutti viene sottolineata “la sua funzione chiave nella redazione e gestione di progetti per realizzare valori pubblici”. La ribadita preminenza di tali valori pubblici è la chiave per comprendere in quale contesto si collochino i nuovi ruoli di “negoziatore”, “facilitatore”, “mediatore” che al planner vengono attribuiti: un contesto radicalmente diverso dal nostro. In Italia infatti, nel XXI secolo, quei ruoli non alludono alla rapporto tra istituzioni pubbliche tra loro o con i cittadini, ma a quello tra i decisori e gli interessi immobiliari.

Sono convinto che il mestiere dell’urbanista può trovare una sua nuova affermazione se riesce a restaurare la sua tradizione di mestiere fortemente radicato nelle esigenze, nei problemi e nelle speranze della società, vista non come mero aggregato di individui, ma non come massa, ma come portatrice di valori e interessi comuni.

[1] I testi cui mi riferisco in questo e nel precedente paragrafo sono disponibili in internet; sono raccolti nel mio sito http//eddyburg.it

ARTICOLI CORRELATI
© 2024 Eddyburg