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associazione Polis
Non diamoci la zappa sui piedi
21 Marzo 2004
Abusivismo
Documento emesso dalla associazione culturale Polis il 31 ottobre 2003, in relazione a un'interpretazione errata del decreto sull condono

Condono: non diamoci la zappa sui piedi

Secondo Gaetano Benedetto ( Condono, c’era una volta il demanio, in “l’Unità” del 30 ottobre 2003, pag.26), a norma dell’articolo 32 del decreto legge 269/2003 come modificato dal cosiddetto “maxiemendamento”, potrebbero essere sanati gli abusi edilizi anche nei parchi e nelle aree naturali protette (nonché, pare essere implicito nel ragionamento, relativamente agli altri immobili variamente vincolati a tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del territorio italiano), ove gli abusi stessi siano stati commessi su immobili di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, anziché di proprietà di qualsiasi altro soggetto, a condizione che lo Stato preventivamente acconsenta a vendere l’area interessata, se ricadente nel suo patrimonio disponibile, o a concedere il mantenimento dell’opera abusiva, se interessante il demanio o il patrimonio indisponibile.

La tesi mi pare del tutto infondata, sulla base di un’interpretazione sistematica della (culturalmente e politicamente infame, e orribilmente formulata) norma sopra citata, e di un’interpretazione letterale di alcune espressioni della stessa. In tale norma, i commi da 14 a 23 sono rivolti a disciplinare, in via generale, le condizioni, per l’appunto, di sanabilità degli abusi edilizi interessanti immobili facenti parte del demanio o del patrimonio (indisponibile o disponibile) dello Stato, a prescindere da ogni altra qualificazione di tali immobili. Il successivo comma 27 dispone che non sono “ comunque” suscettibili di sanatoria gli abusi edilizi commessi nei parchi e nelle aree naturali protette, oltrechè su immobili sottoposti a “vincoli” di tutela di almeno pari rilevanza (e, ancora, aventi alcune altre caratterizzazioni). Ne deriva che le condizioni di sanabilità attinenti gli immobili di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, di cui si è sopra fatto sommarissimo riassunto, esplicano la loro efficacia nei casi diversi da quelli in cui sussistono le circostanze di assoluta insanabilità.

Non contraddice tale lettura (anche se creerà abbondanti occasioni di impegno per gli appassionati di ermeneutica giuridica, gli avvocati, i magistrati amministrativi e ordinari, come del resto tutta la normativa di cui si sta discorrendo) il comma 17 della medesima norma, per cui “nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 [si tratta della legge di condono Craxi – Nicolazzi] la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo”. Infatti, la gamma dei “vincoli” di cui all’articolo 32 della legge 47/1985 (malissimo coordinato con le nuove disposizioni) non coincide, se non in parte, con quella di cui al comma 27 della norma in esame, per cui la disposizione appena sopra integralmente riportata va riferita ai casi di “vincoli” in rapporto ai quali la nuova norma non abbia disposto la totale insanabilità degli abusi edilizi.

Alla luce di una chiara (a mio parere, quantomeno), e comunque (indubbiamente) possibile, interpretazione “restrittiva” di combinati disposti della (in ogni caso inqualificabile) nuova normativa condonista, non si vede perché sostenerne un’interpretazione (cervelloticamente) “estensiva”.

Per far convinta l’opinione pubblica che Berlusconi e la “Casa delle libertà” non sono soltanto cattivi, anzi cattivissimi, ma pessimi? Credo che, a tal fine, trovare argomenti meno rischiosi e controvertibili ponga soltanto l’imbarazzo della scelta.

Per converso, credo che si produrrebbero effetti che è eufemistico chiamare “controintuitivi” laddove decine di comuni ricadenti (che so?) nel parco della Sila piuttosto che in quello del Cilento, o in quello dell’Aspromonte piuttosto che in quello del Vesuvio, si mettessero a rilasciare titoli abilitativi in sanatoria nei rispettivi territori, e gli organi decentrati competenti dello Stato a porne le condizioni richieste (ed efficaci altrove, come ho tentato di dimostrare), facendosi forti dell’opinione del Segretario nazionale aggiunto del WWF!

Il Segretario dell’Associazione Polis

(Luigi

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