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Edoardo Salzano
Le regioni non possono ridurre la tutela del paesaggio
23 Aprile 2012
Giurisprudenza
La Corte costituzionale (con la sentenza 66/2012) si esprime di nuovo a difesa della tutela del paesaggio. In calce la sentenza

Importante la recente sentenza della Corte costituzionale a proposito della tutela del paesaggio. La Regione Veneto aveva disposto, con una modifica alla propria legge urbanistica, che la norma del il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che esentate dal rispetto di determinate prescrizioni del Codice le “zone omogenee A e B”, poteva trovare applicazione anche in altre “zone". La Corte ha bocciato questa norma regionale come incostituzionale.

In sostanza, la Corte ha confermato che, se le regioni possono e devono precisare, articolare ed estendere le tutele previste dalla legge nazionali, esse non possono ridurle.

Giova ricordare che, nella giurisprudenza costituzionale più volte confermata, il sistema di tutela del paesaggio avviato con la legge 431/1985 (legge Galasso) e completato con il decreto legislativo 42/2002 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni prevede che la regione «nell'esercizio delle sue competenze urbanistiche, possa estendere l'efficacia dello strumento anche al di là della sua sfera "necessaria", fino ad investire aree territoriali non comprese nella disciplina della legge n. 431», poiché «la protezione preordinata dalla legge nazionale è «pur sempre "minimale" e non escluda né precluda "normative regionali di maggiore o pari efficienza" (vedi le sentenze cost. 151/1985 e 327/1990). In altre parole, la tutela del paesaggio, grazie al rilievo che le ha conferito l’inserimento nei principi della Costituzione, è responsabilità di tutte le istituzioni della Repubblica (Stato, Regione, Provincia, Comune), ma ciascuna secondo i livello territoriale della propria competenza. Talché ogni livello di governo può approfondire, precisare, estendere, ma mai ridurre il grado di tutela definito al livello sovraordinato.

Nelle sentenze ora citate la Corte aveva stabilito che la legge 431/1985 ha introdotto «una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale»; secondo il giudizio della Corte «una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro»; sebbene – precisa la Corte - essa «non esclude nè assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice, ai fini della reciproca compatibilità, degli usi e delle trasformazioni del suolo nella dimensione spaziale considerata e nei tempi ordinatori previsti.»

Va infine rilevato che, mentre la magistratura costituzionale (e non solo quella) prosegue nella sua azione di difesa di quel che resta del Belpaese e vigila sulla corretta applicazione delle leggi che questa azione promuovono, non operano nella stessa direzione i governi, né regionali e nemmeno nazionali. In particolare lo Stato, se ha responsabilità primarie in proposito (come la Corte costantemente rileva) non si preoccupa di mettersi in condizione di gestirle. Pietosa è infatti la condizione nella quale il Mibac lascia languire (e anzi continuamente depotenzia) le strutture che dovrebbero gestire la tutela del paesaggio. Lo smantellamento di quel poco di amministrazione pubblica che la Repubblica italiana è stata in grado di darsi sembra proseguire indisturbato: è del resto impresa che caratterizza tutte le forme di neoliberismo, sia quelle indecenti che quelle decenti.

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