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Salvare l’architettura italiana del secondo Novecento
11 Giugno 2011
Beni culturali
Un appello al Ministro Galan da parte di Comitato della Bellezza, Associazione Bianchi Bandinelli, Assotecnici, 10 giugno (m.p.g.)

Appello al ministro dei Beni Culturali Giancarlo Galan: salvare l’architettura italiana del secondo Novecento

Gli edifici costruiti in Italia a partire dagli anni ’40 sottratti, in pratica, alla tutela delle Soprintendenze. Mano libera agli enti proprietari (Comuni e altri enti pubblici, anche religiosi, no profit) di manomettere o vendere stabili anche di alto pregio architettonico. Parere non più vincolante degli organismi di tutela e introduzione del silenzio/assenso sui progetti di modifica scaduti i 90 giorni dal ricevimento dei progetti. Ecco alcuni degli effetti disastrosi del Decreto legge per il rilancio dell’economia che consente, di fatto, alle proprietà immobiliari di fare quello che vogliono anche dell’architettura “firmata”che abbia meno di 70 anni (contro i 50 prescritti della legislazione precedente, dalla legge Nasi del 1902 alla legge Bottai del 1939, al recente Codice per i beni paesaggistici).

Rivolgiamo pertanto un pressante appello al ministro per i Beni e le Attività culturali Giancarlo Galan affinché faccia tutto il possibile – come ha assicurato in sede di Consiglio Superiore a fronte della denuncia del presidente del Comitato di settore Paolo Portoghesi – per evitare questo ulteriore gravissimo indebolimento di regole e tutele a danno del paesaggio e dell’architettura italiana di qualità.

Un periodo fondamentale della storia dell’architettura verrebbe altrimenti sottratto alla tutela. Rischiano di essere manomesse o demolite opere importanti di autori quali Gardella, BBPR, Libera, Moretti, Quaroni, Scarpa, Michelucci, solo per citare i nomi più noti, cioè la testimonianza materiale della ricostruzione del Paese e che rappresentano l’originale via italiana all’architettura moderna oggi

Per effetto di tali modifiche, infatti, alcuni tra gli interventi più significativi dell’architettura contemporanea, riferita sostanzialmente al secondo Dopoguerra, qualora non siano già stati sottoposti a tutela prima del 14 maggio 2011, risulterebbero esclusi, per legge, dal regime di salvaguardia finora vigente, tra cui i notevoli, numerosi e significativi interventi realizzati in occasione delle Olimpiadi di Roma del 1960, con opere dell'ingegno riconosciute in ambito internazionale, tra cui, solo a titolo esemplificativo:

- il Palazzo dello Sport dell'Eur (1956-1960) di Marcello Piacentini e Pier Luigi Nervi;

- il Palazzetto dello Sport in Viale Tiziano (1958-1960) di Annibale Vitellozzi e Pier Luigi Nervi;

- lo Stadio Flaminio (inaugurato nel 1959) di Antonio e Pier Luigi Nervi;

- il Villaggio olimpico (1958) di Vittorio Cafiero, Adalberto Libera, Amedeo Luccichenti e Vittorio Monaco;

Altra modifica nefasta al Codice, la soppressione dell’obbligo di denunciare il trasferimento della detenzione di beni immobili vincolati. Articolo della legge Bottai che viene improvvisamente cancellato togliendo all’Amministrazione dei Beni culturali la possibilità di sapere, in ogni momento, chi è il soggetto che ha la materiale disponibilità di un bene vincolato, e quindi è responsabile del rispetto delle regole di corretta conservazione dello stesso. E quindi di esercitare le funzioni istituzionali di vigilanza sugli immobili vincolati,

Infine, con la lettera e) del comma 16 dell’articolo 4 del Decreto legge n. 70/2011, è stata introdotta la modifica forse più rilevante al Codice, che incide sull’articolo 146 in materia di autorizzazione paesaggistica.

Come si sa, al momento, il parere che il Soprintendente è chiamato a dare per gli interventi da attuarsi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è vincolante, e passerà da vincolante ad obbligatorio una volta che i vincoli paesaggistici siano stati dotati delle prescrizioni d’uso, ovvero che le Regioni abbiano provveduto a rivedere, d’intesa con le Soprintendenze, le loro pianificazioni paesistiche per adeguarle alle nuove prescrizioni dettate dal Codice in materia (ed i Comuni abbiano poi adeguato le loro pianificazioni urbanistiche). La nuova disposizione stabilisce che il parere del Soprintendente, una volta che sia divenuto obbligatorio, debba essere reso nel termine di 90 giorni dalla ricezione del progetto, altrimenti esso è da intendersi reso in senso favorevole. In pratica, è stato introdotto il silenzio-assenso in materia di autorizzazione paesaggistica, sia pure dopo che si sarà provveduto a tutte le incombenze procedurali sopra richiamate.

Rivolgiamo pertanto un pressante appello al ministro Galan affinché vengano eliminate queste disastrose modifiche al Codice, e si torni a garantire piena ed efficace tutela, per legge, ad un ricchissimo patrimonio di beni pubblici e di paesaggi di qualità, diffuso in tutto il Paese, riconoscendo piena dignità storico-artistica all’architettura italiana del secondo Novecento (che è, largamente, di proprietà pubblica o no-profit).

Irene Berlingò, presidente di Assotecnici,

Marisa Dalai, presidente dell’Associazione R. Bianchi Bandinelli,

Vittorio Emiliani, presidente del Comitato per la Bellezza

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