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Francesco Nariello
Beni vincolati, taglio ai tempi
8 Febbraio 2011
Beni culturali
Si tagliano i tempi e anche le risorse delle Soprintendenze: per garantire più efficacia... nella cementificazione del territorio. Da Sole 24 ore, Edilizia e Territorio, 7 febbraio 2011 (m.p.g.)

Taglio netto ai termini per i procedimenti amministrativi riguardanti i beni culturali. Dalla dichiarazione di interesse al via libera alla realizzazione di interventi pesanti sugli immobili vincolati, fino all'approvazione in via sostitutiva dei piani paesaggistici. A essere stati ridotti, in alcuni casi anche dimezzati, sono i tempi di conclusione delle procedure superiori ai 90 giorni che non siano stati già esplicitamente fissati da leggi specifiche (si veda la tabella a fianco). Su questa materia è infatti intervenuto il Dpcm 231/2010, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» a inizio gennaio, sostituendo i vecchi termini (stabiliti in gran parte da un regolamento del 1994) con quelli nuovi, che non possono comunque superare i 180 giorni. Una misura richiesta dalla legge n. 69 del 2009 (articolo 7) sullo sviluppo economico e la semplificazione, con l'obiettivo di alleggerire il peso della burocrazia per chi si rivolge alla pubblica amministrazione per chiedere un documento, un certificato o un'autorizzazione. Una delle riduzioni più accentuate riguarda i tempi per la dichiarazione di interesse culturale che, nel caso degli immobili, deve essere ora rilasciata in 120 giorni rispetto ai 210 di prima. Il margine si riduce di tre mesi per ordinare la reintegrazione di un immobile tutelato che abbia subito interventi lesivi (da 270 a 180 giorni) o per imporre il pagamento dell'indennità in caso di danni (da 220 a 180). Portato a quattro mesi (due in meno), inoltre, il termine per decidere sulla realizzazione di lavori conservativi.

L'OK Al LAVORI

Discorso a parte per l'autorizzazione all'esecuzione di interventi sugli immobili vincolati. In caso di demolizione, rimozione o spostamento, infatti, il testo appena varato stabilisce il nuovo termine per il rilascio dell'atto in 180 giorni, rispetto ai 210 previsti dal regolamento del 1994, che includeva però anche la modificazione e il restauro degli edifici (ma non lo spostamento). Lavori, questi ultimi, che ricadono invece nella definizione dell'articolo 21, comma 4, del codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004) e che devono quindi ottenere il via libera da parte delle Soprintendenze entro 120 giorni (articolo 22). Il nuovo regolamento, quindi, in questo caso non fa che riprendere il termine fissato dal codice.

I PIANI PAESISTICI

Per alcune tipologie di opere riguardanti gli immobili, inoltre, i termini sono stati fissati per la prima volta. Si tratta, ad esempio, dei 180 giorni entro i quali il ministero dei Beni culturali può approvare in via sostitutiva i piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento al Digs 42/2004 (il codice Urbani), in presenza o meno di un accordo ad hoc tra Ministero e Regione. Tempi di rilascio fissati anche per la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi per le spese relative a interventi conservativi: 180 giorni nel primo caso, 120 nel secondo. Rilevante anche il nuovo termine, stabilito in quattro mesi, per il via libera alla concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per la valorizzazione e utilizzazione anche a fini economici: una scadenza che può interessare da vicino la realizzazione di opere in project financing.

LE CONSEGUENZE

L'impatto del nuovo regolamento "taglia-tempi" potrebbe mettere in difficoltà Soprintendenze e direzioni regionali, che dovranno fare i conti con termini più stringenti. «In molti dei casi considerati — minimizzano tuttavia dall'ufficio legislativo del ministero dei Beni culturali — i nuovi termini vengono già rispettati nei fatti». In caso di mancata risposta da parte delle amministrazioni, va detto, non scatta tuttavia il silenzio-assenso, ma il cosiddetto "silenzio-inadempimento" da parte dell'ufficio competente, contro il quale è possibile ricorrere davanti al giudice amministrativo (che può anche decidere per un risarcimento, in caso di danni provocati dall'inerzia della pubblica amministrazione). Si attende a giorni, intanto, fanno sapere ancora dal Mibac, la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del secondo decreto (Dpcm) sulla riduzione dei termini, quello riguardante i procedimenti da 31 a 90 giorni, nel quale ricade, ad esempio, il rilascio del parere vincolante sulle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Tagli ai tempi. I Sovrintendenti: serve personale

Sole 24 ore Edilizia e Territorio 07/2/2011

Le Soprintendenze fanno i conti con la stretta ai tempi sul rilascio di pareri e autorizzazioni. Il regolamento 231 è una ulteriore richiesta di accelerazione sullo svolgimento delle istruttorie da parte degli uffici periferici del Mibac incaricati di tutelare i beni culturali sul territorio nazionale. Un tassello che si aggiunge, tra l'altro, alla riduzione dei termini per esprimersi sui nullaosta paesaggistici (scattato a inizio 2010), in attesa del decreto (in arrivo) sulle procedure di durata inferiore ai tre mesi. «Ben venga la riduzione dei termini, che va incontro alle esigenze di privati e imprese, ma per farlo ci vogliono persone e mezzi a sufficienza, che invece non abbiamo». A dirlo è Paola Grifoni, soprintendente di Bologna, Modena e Reggio Emilia, che aggiunge: «Le procedure più complesse sono quelle che riguardano proprio il via libera agli interventi sugli immobili vincolati, perché necessitano di studi approfonditi e relazioni dettagliate, non facili da concludere in 120 giorni. Senza considerare l'assillo rappresentato dalle autorizzazioni paesaggistiche». La modifica che può pesare di più, afferma invece Andrea Alberti, alla guida della sede di Brescia, Verona e Mantova, «è il procedimento di dichiarazione di interesse, che passa per gli immobili da 210 a 120 giorni. Un taglio considerevole visto che si tratta del procedimento con cui si definiscono i vincoli, con tutta la documentazione necessaria, le osservazioni da valutare. Insomma, farlo con tre mesi in meno è più difficile. Invece le autorizzazioni per interventi sugli immobili vincolati, già si chiudono in 120 giorni». I problemi non sono legati tanto alle riduzioni dei termini recentemente introdotte, spiega Gianfranco D'Alò, architetto coordinatore della Soprintendenza dell'Abruzzo, «ma ad alcune tipologie di procedimenti che ingolfano gli uffici, togliendo tempo alle altre attività. È il caso delle richieste preventive di esistenza vincoli per la realizzazione di impianti per le energie rinnovabili, soprattutto parchi eolici e pannelli fotovoltaici, che richiedono ricerche molto articolate». Una situazione, quella abruzzese, aggravata dal fatto che «metà dei professionisti in organico sono distaccati presso la struttura commissariale per il post-terremoto». Un caso a parte, infine, è quello di Venezia e laguna, dove la soprintendente, Renata Codello, taglia corto: «La nostra struttura risponde sempre nei termini e continuerà a farlo. Le tipologie di interventi per i quali sono stati ridotti i tempi non sono particolarmente rilevanti. La demolizione di un immobile vincolato, ad esempio, è un caso talmente raro da essere irrilevante in un territorio come quello lagunare. E in ogni caso — precisa Codello — a Venezia c'è la legge speciale che già impone tempi più stretti con l'intervento della Commissione di salvaguardia».

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