loader
menu
© 2024 Eddyburg

SOS Carso Minacciato il paesaggio da una variante al PRG
18 Marzo 2004
Il Carso
Le associazione ambientaliste triestine (W.W.F.,Sezione di Trieste; Italia Nostra, Sezione di Trieste; Legambiente, Circolo Verdazzurro) stanno tentando di contrastare una ulteriore variante al PRG di Duino Aurisina che minaccia di incentivare il degrado del paesaggio carsico. Infrangendo le difese poste dal PRG si vorrebbe consentire un’edificazione diffusa e uno svillettamento del paesaggio della landa carsica, eccezionale e unico dal punto di vista naturalistico ed essenziale alla tutela dell’identità storica dei luoghi cantati da Scipio Slataper, Umberto Saba, Giani Stuparich, Srecko Kosovel,Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti. Inserisco di seguito un documento di sintesi e il testo dell’osservazione alla variante predisposti dalle associazioni ambientalistiche.

Il colpo di grazia per il paesaggio carsico? WWF, Italia Nostra e Legambiente contro la variante "agricola" al piano regolatore di Duino-Aurisina.

Sintesi della conferenza stampa di venerdì 20/6/2003

Un’immagine del Carso in autunno: pietra grigia e sommaco rosso.

Rischia di avere effetti devastanti, per il territorio ed il paesaggio del Carso, la variante "agricola" al piano regolatore di Duino-Aurisina.

La denuncia viene dalle principali associazioni ambientaliste triestine, WWF, Italia Nostra e Legambiente, che oggi hanno illustrato in una conferenza stampa le osservazioni presentate sulla variante n. 22 allo strumento urbanistico comunale.

Con il pretesto di favorire l'agricoltura, rilevano le associazioni, la variante apre in realtà all'edificazione praticamente ogni area classificata "agricola" sul territorio comunale.

Si prevede infatti di diminuire drasticamente la superficie minima di territorio coltivato che da' diritto ad edificare. Verrebbero inoltre concessi ad ogni agricoltore consistenti ampliamenti delle strutture produttive esistenti, fino ad un limite fissato, che però potrebbe facilmente essere superato in base ad una semplice relazione agronomica. Verrebbero concesse anche nuove edificazioni anche residenziali non soltanto per gli agricoltori, ma anche per i parenti di primo grado.

Agli agricoltori "non a titolo principale", cioè in pratica a chiunque, verrebbe consentito edificare 150 metri cubi (destinati a qualsivoglia uso) in qualsiasi punto di qualsiasi zona agricola.

Si ammetterebbe anche la proliferazione dei "capanni per attrezzi" e la costruzione di serre di grandi dimensioni (fino a 7 metri di altezza).

Ancora : la variante 22 ammette la possibilità di modificare le destinazioni d'uso di qualsiasi edificio nelle zone agricole (da produttivo a residenziale e viceversa !).

Non basta : verrebbero cancellate tutte le norme - presenti nell'attuale piano regolatore - finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, definite "non pertinenti con uno strumento urbanistico" in quanto già previste da altre normative (che però in realtà non esistono, oppure necessitano di essere precisate).

Grave pericolo corre inoltre la landa carsica - la cui esistenza è legata al pascolo - per la quale si ammette il ripristino di pratiche agricole tradizionali, senza limitazioni di sorta.

La conclusione degli ambientalisti è drastica. "Oggi, con la variante 18 attualmente vigente, Duino-Aurisina dispone di uno strumento urbanistico di forte tutela del paesaggio carsico ma anche della "vera" attività agricola. Se venisse approvata, invece, la variante 22, si spalancherebbero le porte alla "villettizzazione" del territorio, alla sua banalizzazione paesaggistica ed al degrado naturalistico.

Un altro effetto prevedibile della variante "agricola" sarebbe poi quello di innalzare a dismisura i prezzi correnti dei terreni. "Una volta rese edificabili anche le aree agricole - osservano le associazioni - è evidente che il loro costo salirebbe di molto rispetto ad oggi, con evidenti danni per i "veri" agricoltori, che dovessero trovarsi nella necessità di acquistare terra per ampliare le proprie aziende."

WWF, Italia Nostra e Legambiente si appellano perciò al Consiglio comunale di Duino-Aurisina, affinchè vengano ripristinate le norme della variante 18. La variante 22 è stata infatti soltanto adottata lo scorso dicembre, ma dev'essere ancora discussa per l'eventuale approvazione definitiva. Le associazioni si attiveranno affinchè anche altri enti ed uffici intervengano sul Comune di Duino-Aurisina nello stesso senso.

"Va ad ogni costo impedito - concludono gli ambientalisti - che vada a compimento il tentativo di "far fuori" l'attuale piano regolatore di Duino-Aurisina, tentativo già chiaramente avviato con la Variante 21 per la Baia di Sistiana.

OGGETTO : VARIANTE N. 22 AL PRGC. OSSERVAZIONI

In merito alla variante n. 22 al PRGC, adottata dal Consiglio comunale in data 18/12/2002 con delibera n. 59 del Consiglio comunale, le scriventi associazioni formulano le seguenti osservazioni.

PARTE I: Introduzione

La variante n. 22 in oggetto, la cosiddetta variante agricola, si configura in realtà come una variante “edilizia” che tenta di bypassare i vincoli di tutela delle zone in questione, stabiliti con la vigente variante generale n. 18 al PRGC.

Aspetti, questi, particolarmente importanti: qui non si tratta infatti della pianura padana, ma di zone di delicatissimo equilibrio ambientale, di grande, se non eccezionale pregio naturalistico e paesaggistico e in cui l’agricoltura può essere uno dei modi di conservazione degli ecosistemi naturalistici.

La variante, nel suo insieme, smentisce e contraddice se stessa.

Infatti nei primi due elaborati, A1, (Valutazione delle dinamiche del settore agricolo) e A2 (Analisi delle economie aziendali in atto), ci si sofferma sul binomio “agricoltura - ambiente”…”quale risposta alla accresciuta coscienza ambientalista presente nella nostra società”(A1, pag. 4).

Si individuano , secondo il PSR regionale, i cardini “dell’ossatura portante dell’agricoltura” in “Sostegno alle competitività delle imprese” , “sviluppo del territorio rurale”, “salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali”; si insiste sulla “sinergia fra agricoltura e ambiente”.

Belle parole, con cui si ammanta di ambientalismo una serie di modifiche normative che vanno in ben altra direzione.

In realtà nella parte normativa della variante (elaborato A3) si eliminano le norme di tutela, richiamandosi al altre norme regionali, si glissa sui vincoli delle recinzioni e delle tipologie facendo riferimento ad un regolamento edilizio non ancora approvato, o a una redigenda relazione agronomica, si considera urbanistico solo l’aspetto edilizio, si fanno concessioni che rischiano di snaturare tutto l’assetto del territorio che la variante 18 era riuscita a conservare. Sul rapporto agricoltura - paesaggio, ci si limita a dire che, poiché si tratta di un’attività estremamente stabile legata alla proprietà esistente “non ci sono da temere stravolgimenti ambientali per effetto dello sviluppo del settore agricolo” (allegato 3, pag.1).Tutto qua.

Ora, che significa sviluppo (magica parola che tutto consente di questi tempi) del settore agricolo?

Incentivi, finanziamenti, ricorso a tal fine ad altri enti come la Regione?

No, sviluppo, tanto per cambiare, anche in questo caso significa nuova edilizia

Appare infatti significativo degli interessi deviati rispetto al tema dell’agricoltura, il ripetersi nel testo della variante n. 22 della dicitura “aspetti non strettamente urbanistici”, portata a giustificazione di ogni “eliminazione” dal PRGC di norme tendenti alla salvaguardia naturalistica, ambientale e paesaggistica, o meglio di ogni introduzione di evidenti lassismi a proposito delle possibilità costruttive e di varia trasformabilità per le “aree verdi” del territorio comunale. Programmaticamente, la variante propone l’eliminazione di tutti gli “ aspetti non prettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e dei “ divieti di comportamenti non rilevanti sotto l’aspetto urbanistico (allegato 3, pag.2)

Ma chi ha detto che il PRGC non deve occuparsi dell’intera gamma degli interventi di trasformabilità, limitando gli “aspetti strettamente urbanistici” a quelli inerenti la pura costruibilità?

Certamente non lo dice la L. R. 52/91; dato che per sua stessa definizione riguarda la “pianificazione territoriale ed urbanistica” complessivamente intesa e che, come già sopra riportato , intende il PRGC quale strumento che “ considera la totalita' del territorio comunale”, e che “ deve contenere: la definizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche”.

E chi ha poi detto che il PRGC non debba comprendere “aspetti normati da leggi specifiche”, ossia da singole discipline di settore? Il fatto di riprendere e riportare tali norme, offrendo il quadro completo della legislazione vigente per un determinato territorio, nella loro totalità e indipendentemente dai soggetti che li hanno promulgati, non è forse un servizio offerto ai cittadini, in termini di chiarezza, comprensibilità, trasparenza dei provvedimenti complessivamente in essere per quel medesimo territorio? E ciò non va forse a garanzia della sua effettiva tutela e valorizzazione, nonché di una reale efficacia delle stesse norme del PRGC?

A ciò dobbiamo aggiungere che le norme sovraordinate possono cambiare, e quindi può accadere, com’è accaduto in questo caso, che alcune norme stralciate perché già normate, non lo siano più. Infatti alcune norme, presenti nella variante 18 e stralciate con la variante 22 perché già normate, non sono presenti nel Decreto regionale in materia forestale del 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.), e perciò vanno ripristinate perché essenziali alla conservazione dell’integrità naturalistica del territorio.

La variante n. 22 si potrebbe configurare quale variante di settore per le attività agricole. Ai sensi della L. R. 52/91, art. 34I piani comunali di settore […] sono strumenti finalizzati a disciplinare modalita' di esercizio di attivita' di rilievo sociale, economico ed ambientale relativamente all'intero territorio comunale […] integrano le indicazioni del PRGCe costituiscono, ove necessario, variante al piano stesso […]”.

La legge definisce pertanto i piani di settore quali piani di specificazione delle previsioni già contenute dal PRGC, con possibilità di modifica alle stesse, ma – è evidente – soltanto per quanto concerne l’attività espressamente considerata; in questo caso, invece, il piano di settore è stato usato come strumento/alibi per procedere a cambiamenti relativamente ad altri aspetti.

La variante 22, infatti, attraverso la revisione normativa per le zone agricole, va in realtà ad intaccare, snaturando in profondità, uno dei contenuti salienti del PRGC vigente: la tutela e la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio comunale, ai fini di quella che il medesimo PRGC definisce “la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale”, e che provvede altresì a perseguire in termini effettivi, precisamente determinati, e non di pura, vuota, enunciazione di principio.

Clamorosa, da questo punto di vista, è la modifica apportata al capo 1.1.2 “Elementi e complessi di interesse naturalistico”, all’articolo riguardante la landa (art. 1.1.2.5.).

Premettiamo che la landa carsica (cfr. ad es. gli atti del Convegno “Landa carsica, Luogo d’incontro tra natura, cultura ed economia”, 25 settembre 1997, pubblicati a cura della Regione Friuli Venezia Giulia) è un fattore essenziale di biodiversità strettamente collegata al pascolo, unica attività che favorisce la sua conservazione assieme all’apicoltura. La lettera a) del comma 1 dell’articolo in questione, così come inserito nelle N.T.A. della Variante 18, non ammetteva nella landa mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli; la variante 22, invece, elimina il “non” e ammette tali mutamenti, senza specificazioni di sorta. Si citano, nella nota, “trasformazioni di utilizzazione dei suoli per il ripristino delle pratiche agricole tradizionali”. Il che può significare tutto, seminativi, frutteti ecc.: una condanna a morte della landa.

Venendo allo “sviluppo” agricolo, si parla nell’introduzione alla variante soltanto di consentire “strutture minimali specifiche” per il conduttore principale dell’azienda media.

Ora, tra le strutture minimali vi è, per ciascun agricoltore, un “pacchetto” preconfezionato comprendente una casa di 150 mq., una bella villetta insomma, più una seconda casa per un parente di primo grado, pur se con vincolo ventennale, oltre alle strutture agricole (stalle, deposito macchinari ecc.).Si abbassa la superficie di SAU (suolo agricolo utilizzato) necessaria per l’edificabilità. Si fissa un tetto massimo per ciascun tipo di costruzione, ma esso è facilmente superabile con una semplice relazione agronomica, che non si definisce da quale ufficio competente sarà valutata..

Senza contare il recepimento (errato) della norma regionale che consente la trasformazione di strutture agricole in strutture residenziali.

La variante 18, invece, legava l’edificabilità alla redditività in essere dell’azienda, per evitare che si potesse “farsi contadini” per farsi la villetta. Ora, per snellire le pratiche burocratiche che indubbiamente la variante 18 contiene, si apre la strada alla trasformazione radicale del territorio carsico da zona di tutela in zona residenziale. Certo, le pratiche burocratiche si possono snellire, o quanto meno semplificare e rendere più accessibili dal punto di vista del linguaggio. Del resto, ricordiamo che tali pratiche già non sono più prescrittive, il quanto la variante 21, con il cosiddetto “emendamento Eramo”, ha reso discrezionali tutte le norme della parte terza della variante 18, quindi anche le norme relative alla presentazione dei piani agricoli.

Le scriventi associazioni sono perfettamente consapevoli che l'agricoltura (intesa in senso lato, comprendendovi cioè anche l’allevamento) è l'unica attività compatibile – purchè contenuta entro certi limiti quantitativi e dimensionali - con il paesaggio che si vuole tutelare e che il Carso è un paesaggio agrario estremamente dinamico e quindi "a rischio".

Perciò da qualche tempo sono sempre più frequenti le pratiche di sostegno economico: con il passaggio dalla difesa del prodotto alla difesa del reddito, le normative europee di sostegno vedono (e premiano) sempre più l'agricoltura come presidio ambientale

Ma questa è una variante urbanistica il cui nucleo centrale sono le edificazioni.

Due sono i pericoli che corre il Carso, soprattutto in assenza del parco del Carso e di norme di tutela sovraordinate. Il primo è il degrado dovuto ad abbandono ed incuria (e quindi l’agricoltura va tutelata), il secondo la trasformazione del territorio in periferia di Trieste: abitativa (svilletizzazione), o ricreativa (appezzamento di terreno con baracca per ricreazione domenicale).

Dal punto di vista dell’agricoltura tradizionale come ausilio alla tutela del paesaggio, sembra assai pericolosa e contraddittoria l’introduzione di incentivi all’attività florovivaistica, oggi praticamente inesistente, che con le sue serre può deturpare irrimediabilmente il paesaggio carsico, e a cui viene concessa la nuova edificazione con una porzione piccolissima di terreno agricolo coltivato

Rispetto al secondo tipo di pericoli, di perdita dell’integrità naturalistica, del territorio e paesaggistica, la variante non apporta norme di tutela, ma favorisce proprio questa nefasta trasformazione.

Tanto più che è stato recepito, in sede di approvazione, un emendamento del sindaco e della giunta che permette anchein deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 24 mq in zona E5, e di 12 mq in zona E3, nonché ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche a imprenditori agricoli NON A TITOLO PRINCIPALE.

L’agricoltore “a titolo non principale” è una figura non codificata dalla legge, cioè di fatto non esiste. Del resto, nell’allegato A 2 ”Analisi delle economie aziendali in atto”, si ammette che l’agricoltura part-time non è specificatamente definita e codificata da apposite normative” (pag 18).

Infatti, continua la variante, l’agricoltore part-time non può essere identificato né per la dimensione dell’attività, né dall’indirizzo produttivo, ragion per cui “sfugge a qualsiasi rilevazione statistica”. Ciononostante, tale figura rappresenta un “valido soggetto attivo nella cura e nella conservazione del paesaggio rurale ed ambientale.

Le scriventi associazioni osservano, però, che questa figura sfuggente e non identificabile, con la quale pertanto chiunque può identificarsi, non può essere beneficiaria di concessioni edilizie a titolo agricolo.

In primis “la possibilità di edificare piccoli depositi di attrezzi di 12 mq” (elaborato A3, pag. 3), estesa a 24 mq dall’emendamento, che diventa non l’agevolazione all’agricoltore (il quale è tale solo se lo è a titolo principale), ma praticamente a chiunque, l’avvocato, il medico, l’artigiano, il pensionato, ecc. che coltiva un po’ di terra a tempo perso e che possedendo un terreno può dar vita allo “spazio domenicale”, recintato, con la casetta per pic-nic e week-end: la periferia della città a titolo ricreativo, che poco ha da spartire con l’agricoltura.

Tanto più che si prevede, (art. 8, pag 11) la possibilità di trasformazione di edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati in strutture specialistiche e viceversa.

Così il gioco è fatto: un capanno si trasforma facilmente in un piccolo chalet.

Ancor più grave appare l’emendamento del sindaco e della giunta (comma 21 quater) che consente nuove costruzioni fino a 150 metri cubi anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.

In pratica chiunque può costruirsi la villetta.

Che cos’è questo, se non l’inizio – o l’inizio della fine - dello “svillettamento” del territorio carsico, che nulla ha a che fare con lo sviluppo del settore agricolo, ma solo con la volontà di edificare ovunque ?

Appare inoltre molto grave che la variante in oggetto si configuri cone una normativa generalizzata, che prescinde dall’individuazione delle caratteristiche e vocazioni specifiche delle zone agricole del territorio comunale.

Infatti colpisce non poco l’impostazione astratta della variante in questione. Essa si presenta avulsa dalla realtà degli aspetti non solo naturalistici e paesaggistici, ma anche colturali e insediativi, peculiari alle singole zone verdi del Comune; indifferenziata nei contenuti rispetto alle loro vocazioni, agli effettivi problemi e anche alle odierne istanze e tendenze.

A leggere la variante, attraverso gli interventi che ammette ovunque, sembra che:

1) tutti i terreni, indistintamente, si prestino alla viticoltura, alle altre coltivazioni pregiate o di qualsivoglia genere (il che appare paradossale se non altro da un punto di vista pedologico);

2) i territori classificati quali agricoli (e anche quelli di tutela naturalistica) dal PRGC siano interessati da una molteplicità di edifici preesistenti (mentre tradizionalmente le strutture produttive per l’agricoltura del Carso si sono concentrate nei borghi, con la conseguente pressoché totale assenza – oggi - di edilizia sparsa);

3) le positive istanze di riconversione delle strutture preesistenti a fini di agriturismo, riguardino edifici sparsi (il che ovviamente non può essere, proprio in ragione della preesistenza di tali strutture in forma concentrata nei borghi);

4) aziende agricole siano insediabili ovunque (e non, com’è invece ovvio, solo in specifiche parti

già predeterminabili);

5) parimenti i depositi attrezzi per le attività a carattere per lo più non imprenditoriale, ma di agricoltura part-time e di tempo libero, siano accettabili in forma diffusa, indipendentemente dalle diverse caratteristiche morfologiche e naturalistiche delle rispettive aree di pertinenza e dai conseguenti differenti impatti ambientali e paesaggistici;

6)l’altezza di 8 metri per i fabbricati vada sempre comunque bene, per ogni costruzione, per ogni relativa destinazione d’uso.

La variante così concepita, per il disegno complessivo che rivela, risulta facilmente prevedibile negli effetti conseguibili: indifferenziazione, impoverimento e banalizzazione di un territorio, che proprio per la varietà di situazioni intrinseche, si pone quale elemento di importanza primaria per l’identità culturale dei luoghi e della sua comunità.

Vogliamo ancora sottolineare un aspetto importante. A seguito dell’edificabilità ammessa praticamente ovunque nelle zone agricole, è ovvio che i valori di mercato di queste aumenteranno notevolmente, con la conseguenza che il contadino “vero” intenzionato ad espandere la propria azienda, dovrà pagare il terreno agricolo a prezzi da terreno edificabile !

A questo punto, potrebbe sorgere anche il problema di far pagare l’ICI anche agli “agricoltori” (almeno a quelli “non a titolo principale”).

Un’ultima osservazione: l’elaborato A5, “Valutazione di incidenza dei SIC”, contiene affermazioni non veritiere e in contrasto con la nuova normativa introdotta (elaborato A3)

Vi si afferma infatti che nelle zone E3 la realizzazione di edifici di tipo agricolo non è legata ad incrementi di superficie e/o volume rispetto agli edifici preesistenti: la variante normativa, invece, nelle zone E3 prevede, al comma 11 dell’art.1.1.1.2 proprio “ampliamenti con unità immobiliari aggiuntive”, e al comma 16 del medesimo articolo“Nuova edificazione di edifici,” concessi in seguito all’introduzione dell’art. 21 ter (emendamento del sindaco e della giunta) anche ad agricoltori non a titolo principale.

Il più a rischio sembra essere il sito del Monte Hermada, in quanto inserito parte in zona F2, parte in E3 ed in E5.

Troppo superficiali ed ottimistiche sembrano le previsioni che in questo sito ci sarà “un’interferenza estremamente limitata con le componenti biotiche, abiotiche e con l’intero ecosistema”. Ci si basa sul fatto che le costruzioni sorgeranno nelle zone prossime ai centri abitati, ma tale aspetto non è affatto normato nella variante 22; si nota che la zootecnia è un’attività da insediare nella landa a sua tutela, ma anche tale previsione non è normata. Pericolosissima per tutti i SIC ci sembra inoltre l’eliminazione delle norme di tutela in quanto ritenute “non urbanistiche”.


PARTE II: Osservazioni specifiche

Le zone prese in esame nell’ elaborato A3, variante normativa sono 4.

1) articolo 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici (F2a)

La prima zona (F2a) è un ambito di tutela, che, si legge nell’introduzione alla variante 18, ha come epicentro il monte Ermada ma interessa anche S. Pelagio e aree verso la costa, “ nelle quali le associazioni biotiche hanno raggiunto un maggiore equilibrio e nelle quali quindi la tutela della complessità naturalistica, e del paesaggio che essa determina assume carattere prioritario”.

Appare quindi assurdo lo stralcio di tutte le norme di tutela, in quanto “non pertinenti dal punto di vista urbanistico”, dato che la zona trova la sua definizione proprio come ambito di tutela.

Rifacendoci a quanto detto nell’introduzione ricordiamo che. :

Ai sensi della L. R. 52/1991, Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, testo base per la pianificazione del territorio regionale:

-Il PRGC è lostrumento di sintesi di tutte le disposizioni in materia di assetto territoriale del territorio comunale -In particolare il PRGC è finalizzato a garantire: la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico ed ambientale (art. 29, commi 2 e 3 - lett. a);

-Il PRGC, che considera la totalita' del territorio comunale, deve contenere: ladefinizione degli interventi per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche […]. Con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilita' relativamente a: protezione delle parti del territorio e dell' edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale; (art. 30, commi 1, lett. c) e 2, lett. a)).

La variante n 22, Variante normativa (zone agricole), al vigente PRGC di Duino Aurisina, prescinde completamente, nell’impostazione e nei contenuti, dalle succitate attribuzioni predeterminate dalla legislazione vigente in materia.

Quindi là ove si prefigge l’“eliminazione di aspetti non strettamente urbanistici e normati da leggi specifiche” e nelle modifiche che ne conseguono, appare in evidente contrasto con il principio sostenuto dalla legge quadro regionale della totalità del territorio comunale e delle azioni da intraprendersi a suo riguardo nonché con quello della tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche quali obiettivo prioritario del PRGC.

Sulla base di tali premesse si chiede il mantenimento delle norme del PRGC per ogni contenuto volto alla tutela e valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica del territorio comunale e, in particolare all’art.1.1.1.1.:

il mantenimento del testo integrale delle norme del PRGC vigente – variante 18 - relativamente all’ art. 1.1.1.1. Aree di tutela della complessità degli ecosistemi naturalistici, e precisamente i commi

2, lettere c), d), e), f) ; 3, lettere a), b), c) ; 7 ; 8, lettere a), b) ; 9, lettera b) ; 10, lettere a), b), c), d).

Non è accettabile che alcune di queste norme di tutela siano state stralciate in quanto presenti nel regolamento edilizio. In primo luogo si tratta proprio di norme pertinenti l’urbanistica; in secondo luogo non esiste in questo momento, un regolamento edilizio vigente nel comune di Duino-Aurisina.

Sono particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, e non normati da legislazione regionale, i commi 2 e 10, lettera b).

2) Articolo 1.1.1.2 Aree agricole di connessione funzionale e biologica del sistema naturalistico (E3).

2.1 Per lo stesso discorso fatto precedentemente, si chiede il ripristino di tutte le norme di tutela della variante 18 stralciate con la variante 22.

E precisamente commi 2, lettera c); 4; 5, lettere b) e h) ; 6.

2.2 si chiede il ripristino del comma 8 nella stesura originaria, poiché la modifica introdotta con la variante 22 stravolge completamente la norma per cui le trasformazioni al punto 7 nondevono convertire edifici di base residenziali in edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa, diventa “possono”.

Si vorrebbe così consentire la trasformazione di qualsiasi struttura agricola in residenziale, stravolgendo il paesaggio e lasciando mano libera alla speculazione edilizia. Ciò rifacendosi ad un’errata interpretazione della legge regionale 52/91, art. 41, del resto già in vigore al momento della stesura e approvazione della variante 18.

Si tratta infatti di un riferimento normativo errato

L’art. 41, comma 4, della L.R. 52/91, dispone al proposito: “…per gli annessi rustici sono ammessi interventi di risanamento conservativo con modifica di destinazione d'uso in residenza agricola”.La norma regionale vincola pertanto tali possibilità di trasformazione al solo intervento di risanamento conservativo (con esclusione pertanto di tutti quelli richiamati dai citati articoli del PRGC) e alla sola destinazione per “residenza agricola” (con esclusione di tutte le altre degli “edifici di base residenziale”).

Si rileva peraltro come la norma del PRGC in questione non risulti in contrasto con la normativa nazionale (legge 5/12/1985, n. 730 e successive modifiche) e regionale (L. R. 22/7/1996, n. 25 e successive modifiche) in materia in agriturismo, né è dato di capire a quale parte di detta legislazione la variante n. 22 si riferisca parlando di tale presunto contrasto. Si sottolinea altresì come la succitata legge nazionale, per le regioni a statuto speciale, deleghi esplicitamente (art. 15) alle regioni medesime la disciplina della materia in oggetto.

2.3 comma 11: in base a quanto affermato nelle osservazioni generali, si chiede il ripristino delle norme precedenti. L’emendamento si configura infatti più come un progetto edilizio che come una norma urbanistica.

Le trasformazioni fisiche di mero ampliamento, trasformazioni fisiche di ampliamento connesse a quelle di ristrutturazione edilizia, o di demolizione e ricostruzione, degli edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche di cui all’art. 1.1.1.2. Aree agricole di connessione biologica e funzionale del sistema naturalistico (E3), comma 11, poiché contiene una modifica normativa che risulta assolutamente inaccettabile:

-per la quantità dimensionale complessiva – che in termini di sommatoria delle quantità consentite per singole articolazioni funzionali – consente di realizzare;

-per l’assenza di un qualsiasi parametro che rapporti il nuovo rispetto al preesistente, sia per quanto concerne le costruzioni, sia per la specifica area di pertinenza (parametro indispensabile per il controllo dell’impatto paesaggistico dell’intervento);

-per la macchinosità e la rigidità dei calcoli, basati su un’articolazione eccessiva e peraltro esclusivamente funzionale, con di contro, per l’appunto, la possibilità di poter paradossalmente realizzare costruzioni, nel complesso, assolutamente dimensionalmente incontrollabili.

-Per la previsione di un’unità immobiliare aggiuntiva, con destinazione d’uso residenziale, agli interventi di ampliamento destinata ad un parente di primo grado: nuova costruzione, dunque, non semplice ampliamento di strutture specialistiche.

2.4 Consequenzialmente, si chiede il ripristino dei commi 16, 17, 18, 19 della variante 18.

La nuova stesura del comma 16 riguarda le nuove edificazioni di aziende agricole di nuova costituzione e prevede l’obbligo di presentare un piano di sviluppo aziendale. Pur tuttavia, in maniera del tutto incongrua, inserisce, alla lettera a, un paragrafo riguardante anche le aziende già operanti sul territorio comunale, concedendo il superamento dei limiti previsti al comma 11 con una semplice relazione agronomica, allargando così le maglie anche per gli interventi di ampliamento. Ci si chiede inoltre quale ufficio competente dovrebbe valutare e giudicare le relazioni agronomiche giustificative.

Si fa presente, inoltre, che viene ripresa dalla variante 18 la previsione di un vincolo ventennale di inedificabilità da registrare a cura dell’Ufficio tecnico erariale, benché tale norma si sia già rivelata tecnicamente inattuabile.

Il comma 19, “trasformazioni di nuova edificazione”, prevede nuove costruzioni con massimali identici a quelli previsti dal comma 11(ampliamento), ma di nuova edificazione. Tali massimali possono essere superati con una semplice relazione agronomica che li giustifichi: tutto ciò apre veramente la strada a edificazioni massicce ed incontrollabili. Tanto più che è prevista anche un’unità aggiuntiva residenziale per un parente di primo grado.

2..5 Si chiede il ripristino del comma 21 , ovvero del limite dell’80 % dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50 % dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione.

2.6 Si chiede il ritiro del comma 21 bis, che prevede la costruzione di serre dell’altezza massima di 7 metri, valore tanto mostruoso e incredibile che si può pensare ad un errore materiale.

2.7 Commi 21 ter e 21 quater: emendamento del Sindaco e della Giunta.

Si respinge fermissimamente questo emendamento che permette, in deroga ai commi precedenti, la costruzione di un deposito agricolo di 12 mq, ampliamenti fino a 200 mc e una casa di 150 mc anche agli imprenditori agricoli non a titolo principale.

2.8 Si chiede il ripristino del comma 24 , in base al ragionamento precedentemente esposto, circa la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.

Le norme in questione sono infatti norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.

2.9 Si chiede il ripristino dei commi 28, 29, 31, 34, 35 . L’aspetto dello sviluppo dell’agriturismo è stato introdotto nella variante in maniera superficiale, senza un’analisi delle zone in cui tali strutture dovrebbero sorgere e le ricadute sul paesaggio. La possibilità, in quest’area praticamente priva di edificazioni sparse, di “realizzazione di superficie coperta” per attività agrituristica, sia come nuova costruzione, sia come utilizzo di spazi scoperti pertinenziali (emendamento del Sindaco), rischia di aprire la strada alle proliferazione di costruzioni sparse, con gravi ripercussioni sul paesaggio. Inoltre troppo vaga e generica è la dizione di “attività connesse e pertinenti con l’attività agricola e agrituristica compresa la realizzazione di superficie coperta”(Emendamento del sindaco e della giunta), genericità che ammetterebbe qualsiasi tipo di attività, al limite anche artigianale o industriale, purché in qualche modo “connessa” all’attività agricola.

E’ del tutto incongruo, inoltre, inserire questa norma che permette di realizzare superfici coperte tra le “utilizzazioni” e non prevederne i parametri nelle nuove edificazioni.

3)Articolo 1.1.1.3. Aree agricole di controllo dei caratteri del paesaggio (E4).

Si legge nella relazione della variante 18 che “si tratta di parti del territorio nelle quali vanno invece privilegiate le utilizzazione agricole dei caratteri del paesaggio, e nelle quali quindi gli interventi necessari per l’esercizio delle attività agricole siano realizzati e progettati in modo da garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione: e delle colture tradizionali, […]degli assetti poderali,[…]e in generale delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e proprietari.”

Si tratta quindi di zone agricole in cui molto importanti sono anche gli aspetti visivi delle strutture. Tali zone hanno un’estensione limitata e sono poste in fregio ai borghi e lungo i pendii della Costiera. La loro edificabilità, esclusa dalla variante 18, non può pertanto essere concessa a cuor leggero, proprio perché il precedente piano individuava tali zone (oggi prive di edifici) proprio in virtù della loro non comune bellezza paesaggistica.

3.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f)

3.3 Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera h), di nuova introduzione, per il ragionamento esposto nella parte generale: l’imprenditore agricolo non a titolo principale non è identificabile e non può essere beneficiario di norme edilizie, che potrebbero stravolgere l’assetto del territorio.

Si chiede lo stralcio del comma 1, lettera i), per i ragionamenti precedentemente esposti. Tale norma non prevede alcun assetto urbanistico di tutela "del controllo del paesaggio" e consente nuove edificazioni difficilmente quantificabili, in quanto il superamento dei parametri predisposti è ovviabile con una semplice relazione agronomica giustificatoria. Il fatto che nella nota si specifichi che sono consentiti “i soli fabbricati che costituiscono parte fondamentale e irrinunciabile per la pratica agricola” e “non tutte le tipologie esistenti funzionali all’attività agricola”, non vuol dire nulla per la sua genericità.

3.4 Si chiede il ripristino del comma 2 all’art. nel testo introdotto con la variante 18.

4) 1.1.1.4 Aree di preminente interesse agricolo. (E5)

4.2 Si chiede il ripristino del comma 1, lettera g) , nel testo introdotto con la variante 18, che tutela l’integrità del paesaggio.

4.3 Si chiede il ripristino del comma 4 , nel testo introdotto con la variante 18, poiché il nuovo testo ammette la conversione di “edifici di base residenziali” in “edifici strutturalmente conformati per funzioni specialistiche e viceversa”, il che apre la porta a costruzioni incontrollate, per riferimento normativo errato (v. sopra punto 2.2).

4.4 Si chiede il ripristino, nel testo introdotto con la variante 18, dei commi 7, 8, 9,10,12, 13,14, 15 .

Le novità introdotte consentono un’edificazione difficilmente quantificabile e tale da preludere a una possibile diffusa urbanizzazione del territorio agricolo carsico.

La previsione di edificabilità in relazione al possesso di un solo ettaro, se a vigna, o di 5000 mq se a floricoltura, ci sembra eccessivamente generosa e tale da consentire un’edificazione eccessiva in relazione alle aziende agricole. L’edificabilità ci sembra eccessiva e difficilmente quantificabile sia per gli ampliamenti che per le nuove costruzioni, perché i limiti fissati si possono superare con una semplice relazione agronomica (v. sopra il punto 2.4 delle presenti osservazioni). Come precedentemente detto, il vincolo ventennale non viene accettato dall’ufficio tecnico erariale. Assurda ci sembra inoltre la previsione di nuova edificazione per un parente di primo grado.

Con l’aggravante dell’emendamento del sindaco e della giunta, che consente anche agli agricoltori non a titolo principale un ampliamento una tantum di 200 mc e nuove costruzioni fino a 150 mc.

4.5 Si chiede il ripristino del comma 16, nel testo introdotto con la variante 18, in considerazione dell’altezza assurda prevista per le serre (7 metri).

4.5 Si chiede il ripristino del comma 17, nel testo introdotto con la variante 18,per il ragionamento già esposto sull’inopportunità di fare concessioni in campo edilizio agli imprenditori agricoli “non a titolo principale”.

4.6 Si chiede il ripristino del comma 18, nel testo introdotto con la variante 18, ovvero del limite dell’80% dei prodotti lavorati, perché un’azienda che usa solo il 50% dei propri prodotti non si configura più come azienda agricola territoriale o agriturismo, ma come azienda di trasformazione (v. sopra punto 2.5 delle presenti osservazioni).

4.7 Si chiede il ripristino del comma 19, che limita le superfici edificabili, in base alle trasformazioni degli edifici esistenti, alle zone E3 ed E5.

L’emendamento introdotto elimina tali limitazioni, con la motivazione in nota: l’azienda agricola costituisce unità economico produttiva a prescindere dalla collocazione dei vari appezzamenti.

Tale asserzione, pur vera, annulla il concetto di tutela di aree particolari dal punta di vista naturalistico. Si potrebbe dunque edificare, fino ai notevoli limiti concessi dagli emendamenti precedenti, (veri e propri complessi abitativi-pertinenziali, più simili alle masserie di altre regioni che alla tradizione del Carso) anche nella landa carsica, nei boschi, nella macchia mediterranea, se vi esistesse un agricoltore

4.8 Si chiede il ripristino del commi 20, 21, 22 23 , in base al ragionamento precedentemente esposto, per quanto concerne la “totalità” degli aspetti che una variante pur se configurata come agricola, deve considerare per il territorio.

Le norme in questione sono norme urbanistiche molto importanti per la conservazione degli aspetti del territorio e del paesaggio che ne caratterizzano l’identità culturale, e non possono essere stralciati con un riferimento ad un piano inesistente, e precisamente ad una “redigenda relazione agronomica”.

4.9 Si chiede il ripristino del comma 25

5: Elementi e complessi di interesse naturalistico

Art. 1.1.2.1. RoveretoSi chiede il ripristino del comma 1, lettera c) , in quanto aspetto non normato nel decreto del presidente della Regione 26 marzo 2003 (Decreto del Presidente della Regione 12/2/2003, n. 032/Pres. "L.R. 2/2000. Art. 1, c. 25. Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.)

Si chiede il ripristino del comma 1, lettera e).

Art 1.1.2.2 Bosco ripariale

Si chiede il ripristino del comma 1 lettera c) , non normato nel decreto del Presidente della Regione 26 marzo 2003 (Errata corrige. “Populus s.p.», non «Ulmus»)

Si chiede il ripristino del comma 1, lettera f) .

Art. 1.1.2.3 Vegetazione mediterranea

Si chiede il ripristino del comma 1, lettere a) e c).

Art. 1.1.2.4. Pinete ed arbusteti di nocciolo

Si chiede il ripristino del comma1, lettere a), c), d), e) del comma 2

Art. 1.1.2.5.Landa

Si chiede il ripristino integrale dell’articolo come formulato nella variante 18.

Particolarmente importante, per quanto già detto nell’introduzione, il ripristino della dicitura della lettera a), che non consente mutamenti di assetto vegetazionale e d’uso dei suoli.

La giustificazione data nella nota 114 rivela l’assoluta indifferenza per il mantenimento della landa carsica: si motiva l’introduzione di altre colture con il fatto che “l’assetto attuale è in progressiva modificazioneverso il pascolo cespugliato e la boscaglia”. In parole povere: dato che si sta riducendo, facciamola sparire definitivamente.

Art. 1.1.2.6 Complessi vegetazionali e faunistici (F2E)

Si chiede il ripristino del comma 2 , in quanto è verosimile che la norma concerna i complessi a carpino bianco, di solito presenti nel fondo delle doline (Asaro-carpinetum)

Art. 1.1.2.7. Depressioni doliniformi

Si chiede il ripristino del comma 3, lettere a), b), c).

Art. 1.1.2.8. Cavità carsiche. Appare del tutto incongruo l’emendamento che propone di inserire a questo punto della variante le norme della variante 21, trattandosi di diverse problematiche: qui la tutela delle cavità carsiche, nella variante 21 il procedimento da adottare nel caso di scoperta di nuove cavità.

L’osservazione nel sito del WWF Trieste

Vai alla relazione e alle norme del PRG

ARTICOLI CORRELATI

© 2024 Eddyburg