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Giorgio Pizziolo
Partecipazione, Castelfalfi, Legge regionale.
24 Gennaio 2008
Discussioni
Un intervento sull’intervento turistico progettato in Toscana e sulla legge regionale per la partecipazione

La Partecipazione è destinata a diventare, nei prossimi tempi, forse la questione centrale della vita stessa dei Comitati, e anche delle politiche regionali secondo il Presidente Martini, (le due cose sono strettamente legate), rischiando peraltro di diventare un termine equivoco e generico, tirato da tutte le parti, peggio della sostenibilità. Tenendo presente questa situazione, colgo l’occasione di due recenti avvenimenti, per dare un contributo alla discussione su questa questione per noi vitale.

Sul dibattito pubblico di Castelfalfi.

Non avendo potuto partecipare direttamente al dibattito che si svolgeva nei fine settimana (poiché ero impegnato in altra azione partecipativa, di “progetto partecipato” che si svolgeva anch’essa nei fine settimana), ho inviato all’ultimo momento una nota che proponeva la costruzione partecipata di un’alternativa a livello del comune, che benché giudicata fuori tema è stata ugualmente inserita nelle documentazione allegata, e mi è stato gentilmente trasmesso il testo della documento finale, per una sua valutazione. Mi riferisco pertanto a tale testo per le considerazioni che intendo svolgere.

Al di là delle modalità di svolgimento del dibattito, a cui non ho potuto partecipare, il punto critico che a mio avviso mette in discussione l’intera operazione è il passaggio dalla fase del dibattito vero e proprio, e conseguente raccolta e sintesi degli interventi (assai esauriente) a quella delle “Considerazione conclusive”. Qui si verifica l’errore epistemologico e democratico dal punto di vista partecipativo, perché le conclusioni le tira il garante, e non vengono prodotte partecipativamente.

In proposito occorre chiarire subito un possibile equivoco. Produrre le conclusioni in maniera partecipata non vuol dire “concludere con un voto, o con la manifestazione assembleare da imporre all’amministrazione” vuol dire anzi fornire all’amministrazione una valutazione condivisa, ovvero un’interpretazione non di un singolo ma di una comunità. Chi ha pratica di partecipazione attiva sa infatti che questo è il momento più ricco e stimolante, che può sortire un’unica valutazione condivisa, ma che può fornire legittimamente anche una o più “interpretazioni”, che potranno contribuire a prendere decisioni meditate da parte dell’Amministrazione.

Nel caso in questione risulta poi evidente che, se si confrontano le cronache delle 40 pagine di riunioni con le conclusioni finali, l’ottimistica conclusione che “il progetto TUI sia un’opportunità di riqualificazione territoriale che la comunità locale, nel suo insieme, apprezza e intende proseguire…” appare come una forzatura, e come una “interpretazione”, certo legittima ma, assai personale, che avrebbe tutt’altra validità se fosse emersa da una procedura partecipativa delle conclusioni stesse ma che invece appare del tutto di parte, espressa da un garante quantomeno “frettoloso”.

Infatti le numerose “obiezioni” sollevate nel dibattito avrebbero potuto avere legittimamente anche esiti del tutto diversi da quelli espressi dal garante. Infatti, stando alla cronaca stessa delle riunioni, tra i molti esiti possibili si sarebbero potute avere conclusioni che:

- avrebbero potuto porre questioni pregiudiziali, ovvero condizioni “sine qua non”, ed il loro cumulo avrebbe potuto portare anche ad una valutazione negativa, o quantomeno sospensiva, dell’intero progetto.

- avrebbero potuto esprimere una posizione di forte dubbio, tale da invocare il principio “di precauzione” mettendo in discussione proprio “la misura in cui si può”. Forse non è assolutamente certo che si possa. ed allora “non s’ ha da fare” ( nel dubbio astieniti, dicevano i Padri della Chiesa)

- Forse, e questo sarebbe stato il caso più interessante, dalle “obiezioni”, che in realtà non erano solo di negazione ma anche di proposizione e alternativa, si sarebbero potuti estrapolare numerosi temi programmatici e propositivi che avrebbero potuto portare a costruire delle alternative e delle opzioni diverse per il territorio.Questo importante spunto partecipativo è stato del tutto trascurato perché fuori dalle logiche di una partecipazione fortemente monodirezionale, rivolta esclusivamente alla ricerca del consenso o del contenimento del dissenso, e per così dire “bloccata” su rigide regole e su pregiudizi precostituiti.

In questo modo infatti si assiste ad un grave condizionamento nel quale tutte le obiezioni, assai ricche e articolate, sono state ridotte a “raccomandazioni”, filtrate dall’interpretazione del garante, delle quali il Comune potrà tenere conto o meno, se lo riterrà opportuno, e sostanzialmente senza alcuna garanzia di trasparenza. Esse sono state per così dire devitalizzate, perdendo sia tutta la loro capacità di segnalazione del pericolo, e perdendo altresì tutta la ricchezza della loro propositività a volte esplicita a volte nascosta ma comunque presente (risorse idriche, potenzialità agricola, valore architettonico, occupazione,turismo,…).

Questa impostazione edulcorata ha inoltre evitato una critica, che pure era apparsa, e cioè quella del danno che l’intervento, proprio in termini economici e di valore dei luoghi, certamente rischia di produrre sul territorio e nei confronti del paesaggio, danneggiando pesantemente tutti gli altri operatori economici, mentre la TUI può appropriarsi tranquillamente del valore paesistico, contemporaneamente impoverendo così pesantemente tutta la comunità e l’economia generale. Altro che creazione di vantaggi economici alla comunità di Montaione, interventi simili distruggono la ricchezza comune di un luogo e di una popolazione.

Per tutte queste ragioni, sarebbe stato opportuno che allora si andasse a fare il confronto su tutto il territorio comunale delle conseguenze che il progetto TUI può provocare agli altri operatori e a tutta la comunità, e predisporre viceversa un progetto alternativo , a scala comunale, di sviluppo equo e sostenibile. Ciò avrebbe consentito di andare quindi ad un confronto serrato tra i due progetti , un confronto effettuato con la partecipazione della popolazione.

Vi sarebbe potuta essere anche un’ulteriore occasione di sviluppo della partecipazione. Il secondo progetto si sarebbe anche potuto redigere esso stesso in maniera partecipata, proprio a partire dalle obiezioni stesse, ovvero dalle proposte emerse agli incontri (forse sarebbe ancora possibile?……). In tal modo si sarebbe potuto dare alla partecipazione tutto il suo valore, uscendo dal vicolo cieco della partecipazione regolamentata e limitata, per favorire lo sviluppo di una partecipazione legata alla propositività , verso forme di relazione tra “Amministrazionecomunale e Popolazione” più mature e più attive e praticate in modo non occasionale . Ma questo è anche un altro discorso, che affronteremo in altra occasione.

Qui si può concludere con la vicenda Castelfalfi dicendo che essa mostra tutti i limiti di un’idea di partecipazione molto angusta e controproducente, che penalizza gli apporti propositivi della popolazione, che viene schiacciata sulla ricerca di consenso o al massimo di raccolta di consigli e di raccomandazioni, (che spesso lasciano il tempo che trovano), un tipo di partecipazione defatigante e che alla lunga mortifica la popolazione.

Ciò si può evitare solo se si sviluppano ulteriori passaggi, che non possono essere ridotti al semplice monitoraggio delle azioni del privato e della Amministrazione. Tale monitoraggio, pur necessario, in realtà dovrebbe già essere obbligatorio. Ma ancor più dovrebbe essere obbligatoria la costruzione di alternative, urbanistiche e programmatiche, che qualunque valutazione strategica( o integrata che sia), dovrebbe comunque prevedere, senza delle quali la partecipazione è un bluff, anche quella, pur limitata, relativa alla discussione pubblica.

La Legge Regionale

La questione della Legge regionale sulla partecipazione è una questione, per molti di noi, molto contraddittoria e molto “sofferta”, e ciò per due ordini di considerazioni, una nei confronti della legge in quanto tale ed una nei confronti dell’uso che potrà esserne fatto (anche a partire dal caso Castelfalfi).

A molti di noi, fino dal suo apparire , l’idea che la Partecipazione dovesse essere fatta per legge, ci è sembrata una contraddizione in termini, e quest’ombra ci sembra che non sia stata fugata neppure dalla legge appena approvata. In ogni caso la legge toscana può essere letta come composta di due parti, quella sui principi, e quella sulle modalità di attuazione. Sono due parti molto diverse, anche se ovviamente tra loro intrecciate ( e non sempre in senso positivo).

La parte dei principi generali. E’ la parte più interessante, spesso potremmo dire “ispirata”, piena di valori e di indicazioni di alta qualità, e nella quale di massima, io ed altri, ci riconosciamo. Ma dobbiamo anche subito rilevarne un limite, quello per cui si ritiene che se la partecipazione diviene un articolato di legge, essa automaticamente , di per sé, già “esiste”. E ciò è palesemente un’illusione intellettuale. Una legge non è un manifesto culturale, ed anche i “manifesti” hanno ormai una grossa limitazione, una limitazione che si ritrova anche in questa legge, e cioè quella di fare riferimento e di fare parte di un pensiero “illuminista” che si risolve in se stesso .

Ora, invece, chi ha qualche esperienza di partecipazione sa bene che la partecipazione è un modo nuovo di pensare e un modo di essere profondamente diverso, lontano dall’illuminismo, e dal determinismo, è un modo - potremmo dire - ecologico (della natura e della mente), un modo in progress, un modo evolutivo, di ricerca/azione, di azione e riflessione, che matura e si evolve nel divenire del pensiero, della consapevolezza, della trasformazione condivisa. Ecco questo è proprio quello che non si ritrova nella legge, la quale è di fatto una struttura statica, concepita per stadi, tutta rivolta a dare norme e definizioni, e comunque tutta organizzata nei confronti di tre sole modalità partecipative,

-.quella nei confronti di progetti e di proposte già elaborate, semplicemente da valutare;

- quella della consultazione partecipativa nei confronti della presa delle decisioni da parte degli enti;

- quella della formazione di strumenti di legge che vengono resi obbligatori.

Inevitabilmente, una limitazione di campo così forte e così circoscritta non può che portare, nell’aspetto attuativo, come vedremo, a prescrizioni estremamente rigide. In effetti la legge non dice niente degli aspetti più vitali e più aperti della partecipazione, che in sintesi possono essere così indicati:

A)Le iniziative di partecipazione che nascono dal basso, “bottom up”, che vivono indipendentemente dal loro riconoscimento entro canoni precostituiti, estremamente vitali e significative,

B) La partecipazione legata alla dimensione della proposta e del progetto, la partecipazione creativa, che è la forma più entusiasmante della partecipazione stessa,

C) La partecipazione legata al “fare”, il fare partecipativo, le dinamiche dell’agire partecipato sul territorio e nella città.

E’ chiaro che queste forme della partecipazione difficilmente possono essere inserite in una legge, ma a questo punto non è chiaro se il non averle inserite sia in bene , perché così sono ancora “libere” di esprimersi e di evolvere progressivamente, o se viceversa il non trovarle elencate nella legge, vuol dire che sono misconosciute ed escluse dall’idea di partecipazione in quanto tale.

Ci potrebbe essere obbiettato che la legge non è statica e che sia nella sua formazione che nei suoi esiti sono previsti dei momenti di verifica e di sviluppo. In realtà è proprio la sua formazione che ci lascia perplessi con i suoi stadi precostituiti, ed in particolare con alcuni episodi estremamente discutibili quali l’episodio della assurda kermesse pseudo partecipativa di Carrara. Così come ci sembra “consolatorio”mettere un limite di verifica della legge a ben di quattro anni di distanza, senza monitoraggi frequenti e intermedi, una verifica che ci sembra obbiettivamente eccessivamente lontana e puramente formale.

Se la parte di legge riferita ai principi ci lascia molte perplessità, la parte riferita alle modalità di attuazione ci trova decisamente contrari. Molti sono gli aspetti che fanno di questa legge una vera e propria legge di censura, di controllo e di irreggimentazione della partecipazione. Segnaliamo gli aspetti più macroscopici.

- la figura del garante, che “giudica e manda secondo che avvinghia” e che è una sorta di plenipotenziario e di giudice della partecipazione . una figura la cui istituzione basterebbe da sola a negare ogni aspetto di trasparenza e addirittura di democrazia per tutta l’operazione legislativa adottata.

- i tempi straordinariamente stretti per ogni azione di verifica, entro i quali è quasi impossibile acquisire dati ed esprimere valutazioni circostanziate ( tanto che si ha il sospetto che si dovranno valutare proposte delle quali le decisioni sono già state prese e che non possono essere “intralciate” o rallentate). I tempi così stretti inoltre escludono in partenza la possibilità di crescita e di sviluppo di ogni forma di partecipazione di tipo evolutivo e di elaborazione di proposte di arricchimento delle tematiche in esame

- gli standard quantitativi e procedurali estremamente gravosi (p. es. numeri esosi delle soglie di raccolta firme) per le richieste di partecipazione indipendenti,

- la routine di procedure obbligatorie per legge sulla partecipazione territoriale che equipareranno la partecipazione agli standard urbanistici, banalizzando e sclerotizzando la partecipazione stessa a pratica burocratica precostituita, ovvero improvvisata, imitata, resa sterile e svuotata di significato.

L’uso che potrebbe essere fatto della legge

Le modalità di attuazione previste dalla legge, oltre ad essere già estremamente gravi di per sé, si prestano ovviamente ad una deriva repressiva e di normalizzazione nei confronti del fenomeno dei Comitati, che viceversa rappresenta una ricchezza della società civile della nostra e di altre regioni, una ricchezza straordinaria, sempre più evidente in questi ultimi tempi nei quali i nodi dell’amministrazione tradizionale della società e del territorio vengono al pettine. La possibilità è che invece una legge sulle regole della partecipazione si trasformi in una regola per estirpare la partecipazione attiva, dal basso, la partecipazione spontanea aggregata, quella capace di esiti creativi.Ebbene questa possibilità è stata annunciata ed è estremamente alta e incombente.

Che fare in questa situazione? Probabilmente - nel passaggio dalla Giunta al Consiglio- si potrebbe tentare di eliminare gli aspetti più platealmente “repressivi”. Si potrebbe ridurre ad un anno il periodo di verifica della legge .

Se la legge dovesse comunque diventare vigente, potremmo accettare di partecipare -nonostante tutto- alle fasi di attuazione della legge stessa, senza pregiudizi, ma anche non tacendo se non vi saranno le garanzie elementari, e potremmo partecipare a condizione che le fasi di prima applicazione vengano “partecipativamente e liberamente” monitorate e valutate.

Ma più che altro potremmo impegnarci proponendo ed invocando non una legge di regolazione della partecipazione bensì una legge di promozione della partecipazione, a cominciare dalla incentivazione e dalla diffusione delle condizioni per la partecipazione spontanea, quella promossa dai cittadini stessi. Si dovrebbe quindi attivare una legge che promuovesse la partecipazione e sostenesse le sperimentazioni nel corpo della società e sul territorio, dalle quali poi dovrebbero essere estrapolati progressivamente i criteri di comportamento e i nuovi valori condivisi. Questa riteniamo che dovrebbe essere la strada da intraprendere, riconvertendo – se fossimo ancora in tempo- la legge regionale, opportunamente e radicalmente modificata, verso un diverso esito, sperimentale, praticabile e condiviso.

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